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Nota M.I. 09.06.2021, n. 17877

Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2021 - Indicazioni.

Al fine di assicurare il regolare avvio del prossimo anno scolastico, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2021/2022.

LA materia è assoggettata alla disciplina generale prevista dall'articolo 19 e dall'articolo 25 del decreto legislativo165 del 2001 nonché alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13 e 20 del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 11/04/2006, negli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 15/07/2010, nonché nell'articolo 53 del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca - sottoscritto in data 08/07/2019.

Nelle operazioni di cui all'oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla Legge n. 104/1992 e garantiranno l'informazione preventiva delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 08/07/2019.

Si ricorda, altresì, che:

1. l'articolo 16 comma 2 del DDG 13 luglio 2011 stabilisce che "i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni".

2. l'articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 - attuativo dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 - stabilisce che "i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio";

3. l'articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che "i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente".

 

L'assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell'ordine previsto dall'articolo 11 comma 5 del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 11 luglio 2006 e s. m. i.:

a) Conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto.

Le conferme degli incarichi nelle sedi attualmente ricoperte riguardano i dirigenti scolastici i cui contratti scadono il 31 agosto 2021.

b) Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento dell'ufficio dirigenziale.

Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione

dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico. Per l'individuazione del dirigente soprannumerario a seguito della modifica dell'assetto istituzionale di una o più istituzioni scolastiche in attuazione del piano di dimensionamento, le SS.LL. avranno cura di tenere in debita considerazione gli anni di servizio continuativo sulle sedi sottoposte a dimensionamento, l'esperienza dirigenziale complessivamente maturata. È fatta salva la facoltà delle SS.LL. di individuare ulteriori o diversi criteri rispetto a quelli sopra prospettati, secondo le specifiche esigenze locali.

I dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche che nell' a.s. 2021/2022 risultino sottodimensionate ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 978 della legge 30 dicembre 2020 n. 178/2020, parteciperanno alle operazioni di mutamento di incarico, sia nel caso di naturale scadenza del contratto al 31 agosto, sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza.

c) Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero.

Per i dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero, al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica, al dirigente che effettivamente svolge la funzione (articolo 13 C.C.N.L. 11/4/2006).

d) Mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale.

e) Mutamento d'incarico in casi eccezionali.

f) Mobilità interregionale.

 

Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010.

È pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali.

Si ricorda che le Istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi della Legge 30 dicembre 2020 n. 178/2020 articolo 1 comma 978, come previsto dal D.M. n.157 del 14 maggio 2021-Dotazioni organiche dirigenti scolastici a.s. 2021/2022, in corso di registrazione, non rientrano nel computo delle sedi di disponibilità per mobilità interregionale.

In ciascuna delle precedenti fasi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165/2001, si terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate, anche in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi delle Istituzioni Scolastiche richieste, così come desumibili dai documenti di programmazione delle stesse, al fine di tenere conto delle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole.

Si invita altresì, nella successiva fase di conferimento delle reggenze, a contemperare le esigenze di funzionalità dell'attività dirigenziale, con la distanza tra le sedi delle istituzioni medesime.

 

Termini e adempimenti finali.

Si precisa che per l'a.s. 2021/2022 la domanda per la richiesta di mobilità deve essere presentata entro il 21 giugno 2021 all'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza.

Analogamente entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale, con le quali dovrà essere formalmente richiesto anche l'assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza.

Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici in posizione

di stato che potrebbero rientrare dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, incarico sindacale o rientro dall'estero.

Entro il 05 luglio 2021 gli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza provvederanno a inviare tutte le domande per le quali è rilasciato l'assenso, agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione. Qualora la richiesta di mobilità interregionale sia presentata per più di una regione, al fine di consentire il necessario coordinamento tra gli uffici coinvolti, si raccomanda di effettuare contestualmente la trasmissione delle domande, corredate di assenso, a tutti gli Uffici Scolastici regionali di destinazione richiesti. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di accoglimento o diniego della domanda di mobilità in ingresso entro il 15 luglio 2021, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero - Direzione Generale del Personale scolastico-Ufficio II.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di completare le operazioni predette entro il termine massimo del 15 luglio 2021.

Per quanto concerne, infine, l'attivazione della procedura di immissione in ruolo interregionale ex art. 1, comma 92, della L.107/2015 per l'a.s. 2021/2022 si invitano gli Uffici in indirizzo a comunicare a questa Direzione Generale, all'indirizzo e-mail dgper.ufficio2@istruzione.it, l'eventuale assenso all'attivazione della procedura entro il 21 giugno 2021 nonché, in caso di assenso, a comunicare entro il 20 luglio 2021 il numero dei posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili, residuati a seguito delle operazioni di mobilità, per consentire all'Ufficio II di calcolare la quota relativa al 20% dei suddetti posti da destinare ad eventuali soggetti idonei inclusi nella graduatoria di cui al DDG 13 luglio 2011 della regione Campania.

Sulla base delle predette comunicazioni, con successiva nota, saranno fornite ulteriori indicazioni circa le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte dei candidati interessati alla procedura di cui all'oggetto.