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Nota M.I. 14.06.2021, prot. n. 18372

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 - a.s. 2021/22.

Al fine di consentire a codesti Uffici di procedere con le operazioni di cui in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni.

Relativamente al personale docente si comunica che per l'anno scolastico 2021/22 l'area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà aperta dal 15 giugno al 5 luglio 2021.

Anche per l'anno scolastico 2021/22, per le istanze di assegnazione provvisoria del personale docente ex DDG 85/2018 (cd "FIT"), le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 31 agosto 2018 e che hanno ripetuto nell'anno scolastico 2019/2020 il periodo di formazione e prova o che non avendolo potuto concludere, per motivi eccezionali, nei predetti anni scolastici, l'abbiano ripetuto nel 2020/2021, le domande saranno presentate in modalità cartacea secondo le medesime scadenze sopra indicate. Le operazioni di cui al punto 42 dell'Allegato 1 riguardano esclusivamente tale tipologia di personale.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate, come negli anni scolastici precedenti, in modalità cartacea secondo le medesime scadenze sopra indicate.

Come per l'a.s. 2020/21, anche per l'anno scolastico 2021/22, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all'Allegato 1 del CCNI.

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto legge Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, a partire dal 28 febbraio 2021 l'accesso ai servizi del Ministero dell'Istruzione può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID. Pertanto, anche per la presentazione on line delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria, il personale interessato deve seguire una nuova modalità di accesso al servizio Istanze on line mediante il possesso di nuove credenziali e di un'abilitazione al servizio.

Per quanto riguarda le credenziali, l'accesso dei nuovi utenti all'area riservata del Ministero dell'istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Gli aspiranti a partecipare alla mobilità annuale in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad utilizzarle fino al 30 Settembre 2021. Gli utenti che non si sono mai registrati in precedenza e che quindi non hanno mai attivato l'utenza Polis potranno, invece, accedere solo tramite le credenziali SPID.

Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un'abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio". L'utente che accede con un'identità digitale SPID non ha bisogno dell'ulteriore riconoscimento fisico.

Al fine di informare tutto il personale scolastico delle novità legate alla registrazione sono stati pubblicati appositi avvisi sia sul SIDI che su Polis.

Da quest'anno all'interno del portale POLIS sarà disponibile un unico punto di accesso denominato "Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto" tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Dal giorno 8 luglio 2021 saranno rese disponibili, all'interno del portale SIDI, nel menù "Gestione Anno Scolastico - Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente" le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.

Com'è noto il 26 maggio u.s. è entrato in vigore il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", che tra le altre cose ha previsto all'art. 58, comma 2, lett. f), la riduzione sia dei vincoli di permanenza su istituzione scolastica di cui al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, abbassandoli da cinque a tre anni scolastici, sia di quelli di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 con abbassamento da quattro a due anni.

In merito, si rappresenta che la modifica legislativa suindicata non consente di derogare, per l'a.s. 2021/2022, ai vincoli di permanenza già esistenti ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie.

Alla luce delle vigenti disposizioni, ai docenti, immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021, è preclusa la possibilità di ricorrere alla mobilità annuale 2021/2022.

Sempre ai sensi dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

La medesima disposizione dell'articolo 399 non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3[1] e 6[2], della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - che pertanto può presentare domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria - purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico.

È fatta salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria ai docenti che si trovino nelle situazioni di cui agli art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con figli minori di 3 anni) e agli articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.86 (coniuge convivente del personale militare), attesa la natura speciale delle norme.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico che, in fase di gestione e di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti, segnalerà il personale docente soggetto alla suddetta disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle succitate deroghe: a) situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero; b) personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del citato testo unico; c) art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con figli minori di 3 anni); d) articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.86 (coniuge convivente del personale militare).

Con l'occasione si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 dell'O.M. 106/2021, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.

Per tutto il personale docente, educativo e ATA il contratto integrativo conferma la possibilità prevista dall'articolo 7 comma 1 e dall'articolo 17, comma 1, di richiedere l'assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell'unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. Al medesimo comma è ammessa l'istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l'ulteriore requisito della convivenza.

Relativamente al personale ATA invece all'articolo 18 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria - sono state definite le modalità di indicazione delle preferenze che il personale intenda far valere nelle precedenze previste nell'articolo.

Si fa presente che sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità "annuale" anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.

Può accedere alle operazioni di utilizzazione, laddove sia risultato in soprannumero sull'organico di diritto dell'istituzione scolastica di titolarità per l'anno scolastico 2021/2022, anche il personale ATA reclutato in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 (e individuato con causale di contratto G7 - ART. 58, D.L.N.69/2013 E Art.1, COMMA 964, L. N.178/2020 - FULL TIME) che, per effetto delle modifiche ed integrazioni apportate al CCNI del 3 agosto 2020, ha partecipato alle procedure di mobilità a seguito di individuazione come perdente posto secondo le ordinarie modalità previste dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo 2019.

Le domande possono essere presentate in modalità cartacea a partire dal 28 giugno 2021 e fino al 12 luglio 2021. A tal fine si allega il modello di domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA, che sarà reso disponibile anche nella sezione http://www.miur.gov.it/mobilita-2021-2022.

Nel caso di acquisizione di domande cartacee, si raccomanda di prestare la massima attenzione alla normativa dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.

Si ricorda, infine, che tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 19 del CCNI dovranno svolgersi entro la data del 9 agosto p.v. indicata nel cronoprogramma condiviso con SS.LL., al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.

Si chiede di dare la massima urgente diffusione alla presente nota e si ringrazia per la consueta collaborazione.

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[1] Recita il testo vigente dell'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti".

[2] Recita il testo vigente dell'art.33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104: "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso".