Ordinanza M.I. 23.06.2021, n. 191
Formula iniziale
Il Ministro
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e, in particolare, l'art. 74, commi 2 e 5 e l'art. 184, commi 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 138, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 1, comma 24, contenente disposizioni sulle celebrazioni nazionali e le festività, riguardanti anche la determinazione annuale delle date delle festività dei Santi Patroni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, gli articoli 8, 17 e 18 disciplinanti lo svolgimento e gli esiti dell'esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, avente a oggetto "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" ed in particolare l'articolo 6, commi 2 e seguenti, disciplinante l'esame di Stato presso i Centri di istruzione per gli adulti e le modalità di ammissione allo stesso;
Visto il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti";
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, riguardante le modalità di articolazione e svolgimento delle prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e, in particolare, l'articolo 5 che stabilisce che l'esame di Stato si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento e l'articolo 17 secondo il quale, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, sono definite le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello - primo periodo didattico, le prove scritte, il colloquio e le modalità di attribuzione del voto finale;
Preso atto che il citato decreto del Ministro dell'istruzione, preVisto dall'articolo 17 del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, non è stato adottato;
Vista l'ordinanza ministeriale prot. 122 del 25 settembre 2020, recante "Calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2020/2021";
Considerata la competenza del Ministero dell'istruzione relativa alla determinazione:
- per l'intero territorio nazionale, dell'arco temporale di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
Considerato che le disposizioni sulle celebrazioni nazionali e le festività, di cui al citato articolo 1, comma 24, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito dalla legge n. 148 del 2011 sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Atteso che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è stato emanato;
Ritenuto che, fino alla adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le date delle festività dei Santi Patroni sono quelle determinate secondo la normativa previgente,
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