Decreto M.I. 22.07.2021, n. 61
1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati, si renda necessario l'espletamento di una prova preselettiva, questa consisterà, per tutti i codici di concorso, nella somministrazione di un test, da risolvere in un tempo predeterminato, composto da quesiti a riposta multipla di tipo attitudinale per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e di cultura generale.
2. La prova verrà svolta con l'ausilio di strumenti informatici e digitali.
3. In ragione del numero di partecipanti, le prove preselettive potranno svolgersi presso sedi decentrate, per ambito regionale o interregionale e, ove necessario, in modo non contestuale, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. A tal fine, i candidati potranno essere suddivisi territorialmente in base all'ambito indicato nella domanda di ammissione al concorso, secondo il seguente schema.
Ambito | Codice |
---|---|
ABRUZZO | ABR01 |
BASILICATA | BSC02 |
CALABRIA | CBR03 |
CAMPANIA | CMP04 |
EMILIA ROMAGNA | EMR05 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | FVG06 |
LIGURIA | LGR07 |
LAZIO | LZO08 |
LOMBARDIA | LMB09 |
MARCHE | MCH10 |
MOLISE | MLS11 |
PIEMONTE | PMT12 |
PUGLIA | PGL13 |
SARDEGNA | SRD14 |
SICILIA | SCL15 |
TOSCANA | TSC16 |
UMBRIA | UMB17 |
VENETO | VNT18 |
La scelta del suddetto ambito regionale non garantisce comunque ai candidati un collegamento automatico con la sede di svolgimento della prova e non costituisce una scelta dell'eventuale sede di destinazione al momento dell'approvazione della graduatoria.
4. Il Ministero dell'istruzione può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
5. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso di validità.
6. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
7. All'esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta, in relazione a ciascun profilo professionale, un numero di candidati pari a sei volte i posti di cui al primo comma dell'art. 1. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione alla prova scritta, nonché tutti i candidati esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 3.
8. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva.
9. Gli elenchi dei candidati, stilati per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, con l'indicazione del punteggio conseguito e dell'ammissione alla prova scritta, vengono resi disponibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. L'ammissione alla prova scritta avviene con la più ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.