Decreto M.I. 22.07.2021, n. 61
1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sarà pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova orale, distinta per codice di concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie delle prove scritte. Nell'ambito della prova orale è, inoltre, previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
3. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso di validità. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporterà l'esclusione dal concorso.
4. La prova orale potrà svolgersi in videoconferenza, garantendo, comunque, l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Nell'avviso di cui al comma 1 saranno fornite specifiche indicazioni sulle modalità di espletamento della prova, in osservanza delle misure anti-contagio da Covid 19.
5. Alla prova orale sarà attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).
6. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame.
7. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.