Decreto M.I. 22.07.2021, n. 61
1. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nel colloquio.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione dei risultati della prova orale, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e /o di preferenza elencati nell'art. 2 del presente bando, già espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, utilizzando le apposite funzionalità della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, i relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, lettera r) e comma 8, lettera a), del predetto art. 2, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
4. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto dal bando.
5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova orale è formata la graduatoria definitiva di merito. Il Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, al termine dei lavori della commissione esaminatrice, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 3 ed all'art. 2 e, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 2.
6. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è pubblicata, per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, disponibile all'indirizzo https://reclutamento.istruzione.it/ - raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'istruzione. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.