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Decreto M.I. 22.07.2021, n. 61

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del personale. (G.U. 27.07.2021, n. 59)

Art. 5 - Pubblicazione del bando. Termine e modalità di presentazione della domanda

1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sulla piattaforma digitale disponibile all'indirizzo https://reclutamento.istruzione.it/ - raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'istruzione.

2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sulla piattaforma digitale di cui al comma 1, previa registrazione del candidato sulla medesima piattaforma. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

3. I candidati possono presentare istanza on-line di partecipazione al concorso, mediante il sistema di cui al comma 2, entro le ore 18,00 del 27 agosto 2021. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine.

4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

5. La presentazione della domanda per via telematica costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. È possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad uno soltanto tra i profili professionali indicati all'art. 1, comma 1.