Decreto M.I. 22.07.2021, n. 61
1. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove ed il relativo esito, è effettuata attraverso la piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.
2. La data ed il luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili, nelle modalità sopra indicate, almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, all'interno dell'area riservata predisposta, utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione.