Decreto M.I. 30.07.2021, n. 237
1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali per il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Lombardia, le Marche, l'Emilia-Romagna, e la Sardegna e il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata costituiscono distinti Comitati tecnico-scientifici regionali con funzioni consultive, di monitoraggio e di proposta in relazione all'attuazione della sperimentazione.
2. Ciascun Comitato tecnico-scientifico regionale valuta, altresì, gli esiti della sperimentazione negli aspetti didattici, metodologici ed organizzativi e predispone, annualmente, una relazione in merito agli esiti e agli sviluppi del progetto da inviare al Comitato tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo successivo e alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione.
3. Nessuna indennità, compenso, gettone o altra utilità comunque denominata è dovuta per i componenti dei Comitati tecnico-scientifici regionali.