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Concorso M.A.E.C.I. 21.05.2021

Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e personale ATA da destinare all'estero, dall'anno scolastico 2021-2022. (G.U. 21.05.2021, n. 40)

Art. 4 - Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA

1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare all'estero sono:

a. avere una certificazione della conoscenza di almeno una lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5, del presente bando, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, n. 3889 «é valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»;

b. aver partecipato ad almeno un'attività formativa della durata non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti accreditati dal MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170, su tematiche afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione.

2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare all'estero sono:

a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria);

b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;

c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

3. I docenti assegnati alle attività di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono possedere la relativa specializzazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.

5. Il personale amministrativo della scuola da destinare all'estero deve avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aeree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5, del presente bando, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, n. 3889 «é valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella lingua straniera quadriennale del corso di laurea».

6. I requisiti professionali richiesti al personale amministrativo della scuola da inviare all'estero sono:

a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni scolastici di effettivo servizio in Italia nel profilo professionale di appartenenza;

b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;

c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.