Decreto M.I. 06.05.2021
1. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e gli Enti locali e avuto riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dando adeguata informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica, delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle zone in cui siano presenti consistenti fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico.
2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi ed articolazioni di istruzione, con esclusione della dotazione di cui al comma 4, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 22 giugno 2009, n. 119, la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal presente decreto, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto, ma solo rimodulata, avuto riguardo anche alla diminuzione nella consistenza del numero degli alunni.
3. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali ed i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale.
4. La dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72), di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, nel limite complessivo di 1.000 unità, è assegnata agli Uffici scolastici regionali sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione. I direttori generali e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, avuto riguardo a un'omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, procedono all'individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo alle quali è assegnata la dotazione organica di assistenti tecnici di cui al presente comma. Nel medesimo provvedimento sono indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata. Attraverso gli assistenti tecnici di cui al presente comma, le scuole polo assicurano la consulenza e il supporto tecnico, eventualmente anche per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, ivi comprese le istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento. Resta in capo a ciascuna istituzione scolastica di riferimento la progettazione, la predisposizione e l'organizzazione dell'attività didattica di competenza. Il direttore generale per il Friuli Venezia Giulia provvede alle esigenze dei laboratori di informatica delle istituzioni scolastiche del primo ciclo con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana con la dotazione organica assegnata all'Ufficio scolastico regionale.