Decreto M.I. 06.05.2021
1. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è fissato in quattrocento alunni. Esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il numero di alunni individuato nei primi due periodi è ridotto, rispettivamente, a cinquecento e trecento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definite istituzioni scolastiche "normo-dimensionate".
2. È fatto divieto di istituire posti del profilo professionale di DSGA in organico di diritto tra istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui al comma 1 del presente articolo.