Decreto M.I. 06.05.2021
1. Nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, il posto di DSGA non è assegnabile in via esclusiva. Il posto è attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma.
2. Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di DSGA, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto è definito "abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate".
3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui al comma 2 deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto e l'abbinamento è realizzato tra non più di due scuole sottodimensionate.
4. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a DSGA di ruolo già titolare in scuola normo-dimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, né in sede di determinazione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.
5. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, di norma dà priorità agli incarichi aggiuntivi a DSGA di scuola normo-dimensionata rispetto agli abbinamenti tra scuole sottodimensionate, salvo ove considerazioni legate alle esigenze di efficacia e qualità del servizio richiedano l'attivazione dei posti di cui al comma 3.
6. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di DSGA istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4.
7. Attraverso la contrattazione decentrata regionale sono definiti i criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare nonché quelle da assegnare a DSGA di istituzione scolastica normo-dimensionata. I criteri sono definiti con riguardo alla prossimità tra sedi, alla tipologia ed alle peculiarità delle istituzioni scolastiche, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali delle istituzioni stesse.
8. Tenuto conto dei processi evolutivi connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonché del livello di incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, i contingenti di cui al comma 6, ancorché incidenti su posti da attivare nella situazione di fatto, costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di DSGA.
9. A fronte di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni scolastici successivi dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione di fatto è nuovamente incardinato nell'organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento.
10. Al personale DSGA che ricopra i suddetti posti è riconosciuta, a seguito di specifica sessione a carattere negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, in applicazione dell'articolo 19, comma 5 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.