Decreto M.I. 06.05.2021
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione
Di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Visto l'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha previsto la predisposizione di un piano
programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonché, nel quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche, in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 64, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale, al comma 4, ha altresì preVisto, per l'attuazione dell'anzidetto piano programmatico, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 di approvazione del "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" con il quale si è proceduto alla revisione dei criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2012, che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 2 e 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, reputando il piano programmatico degli interventi ed il citato DPR n. 119/2009 del tutto rispettosi della riserva di legge di cui all'articolo 97 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, di disciplina dei Centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base alla delega di cui al già Visto articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto l'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 il quale pone il divieto di assegnare un DSGA in esclusiva alle scuole che non raggiungano un numero minimo di alunni;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato la legittimità costituzionale del richiamato articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
Visto l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nella parte in cui prescrive, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, che le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato articolo 64 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" il quale detta specifiche prescrizioni in ordine all'organico del personale assistente tecnico, a decorrere dall'anno 2012/2013;
Visti i CCNL Comparto Scuola che attribuiscono al profilo professionale di collaboratore scolastico i compiti, tra gli altri, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
Visto l'articolo 3, comma 2, lett. b) e c), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107", nella parte in cui prevedono che, con uno o più regolamenti, "2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: ... b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio -2011, n. 111, e successive modificazioni; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica; ...";
Considerato che il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, non è stato adottato;
Ritenuto opportuno, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, procedere alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" che ha previsto, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una riduzione del numero di personale ATA pari a 2.020 posti, al fine di ottenere un risparmio nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 agosto 2016, n. 181, "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (c.d. "Buona scuola") e in particolare l'articolo 1, comma 14, il quale, con riferimento al fabbisogno triennale di dotazioni organiche del personale ATA, prevede che il piano triennale dell'offerta formativa indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto preVisto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto l'articolo 4 del citato DPR n. 119 del 2009 con il quale si prevede che, nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale e che è accantonato un numero di posti della dotazione organica del profilo di assistente amministrativo e tecnico nella misura del 50 per cento del numero di personale addetto ai lavori socialmente utili impegnato in compiti di carattere amministrativo e tecnico;
Considerato che l'accantonamento dei posti, come indicato nel successivo articolo 5 dello stesso DPR n. 119 del 2009, è effettuato sull'organico di diritto in quanto prevede che: "1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico. Ove necessario, il dirigente regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, a livello provinciale, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tale caso il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale.";
Visto l'articolo 58, da comma 5 a comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", con il quale si quantificano in 11.263 i posti destinati all'assunzione del personale impegnato, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi, mediante il ricorso alle procedure di cui all'articolo 58, da comma 5 a comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal richiamato articolo 58, comma e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, i posti, per quanto resi nuovamente disponibili, sono comunque destinati, nel limite di spesa di cui al comma 5, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, allo svolgimento delle procedure previste dallo stesso articolo 58, comma 5 e seguenti;
Visto l'articolo 1, commi da 622 a 624, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che ha preVisto, al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assunzione del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto accantonati ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 119 del 2009.
Visto l'articolo 58, comma 6-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con il quale è stato previsto che: "A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della Provincia di Palermo.";
Considerato che, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di dare attuazione alle norme anzidette, si è reso necessario rendere disponibili 45 posti accantonati della provincia di Palermo per il profilo professionale di collaboratore scolastico in applicazione dell'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto l'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, inserito dall'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si prevede che: "Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana è aumentato di 119 unità";
Considerato che va progressivamente ridotta la dotazione organica aggiuntiva assegnata alla Regione siciliana, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, di 114 posti per il profilo professionale di collaboratore scolastico, pari al numero dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 presenti in graduatoria, tenuto conto dei posti di cui al comma 6-bis dello stesso articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013;
Visto l'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
Visto l'articolo 1, da comma 738 a comma 740, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", il quale ha preVisto che "738. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. [...] È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico. 739. La trasformazione di cui al comma 738 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. [...] 740. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 739 del presente articolo.";
Considerato che la relazione tecnica di accompagnamento all'articolo 1, commi da 738 a 740, della legge n. 145 del 2018 quantificava in 113 i posti aggiuntivi per il profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico rientrante nel limite di spesa autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017;
Visto l'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale si prevede che "A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.";
Considerato che, gli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in servizio alla data del 1° settembre 2020, sono risultati pari a 473 unità;
Considerato che, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di dare attuazione alle norme indicate, è stata assegnata agli Uffici scolastici regionali una dotazione organica aggiuntiva al fine di poter procedere alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno degli assistenti amministrativi e tecnici per complessivi 241 posti, comprensivi degli arrotondamenti all'unità superiore;
Considerato che, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di procedere alla trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno di cui alle norme da ultimo riportate, sono stati compensati n. 13 posti dal contingente preVisto di assistente amministrativo a quello di assistente tecnico;
Visto l'articolo 1, comma 964, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che: "Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5- ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtu' della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse.";
Considerato che, al fine di procedere all'applicazione del citato articolo 1, comma 964, è necessario effettuare le opportune compensazioni di organico per consentire l'attuazione della richiamata disposizione;
Visto altresì, l'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale si dispone che: "Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 966 del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato comma 966. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità. [...]";
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dalla norma da ultimo riportata, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, laboratorio di informatica, da destinare alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado;
Visto l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo il quale "Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche";
Visto il decreto interministeriale 15 luglio 2020, n. 65, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con eventuale revisione annuale registrato dalla Corte dei Conti in data 11 agosto 2020, con n. 1735;
Visto il decreto interministeriale 13 agosto 2020, n. 99, concernente la revisione delle dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico 2020/21, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 settembre 2020, con n. 1896;
Tenuto conto della necessità di rivedere, per l'anno scolastico 2021/2022, le dotazioni organiche ATA, avuto riguardo alla consistenza del numero degli alunni, al dimensionamento della rete scolastica e alla presenza di alunni disabili;
Informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e finanze con nota MEF - GAB - prot. n. ... del ...;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata nella seduta del ...;
Decreta