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Decreto M.I. 13.05.2021, n. 156

Procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizia - Decreto Ministeriale.

Art. 3 - Procedura selettiva

1. La procedura selettiva di cui all'articolo 1 è indetta dalla competente Direzione Generale dell'Amministrazione centrale del Ministero e si svolge su base provinciale.

2. Il bando indica il numero di posti disponibili a livello provinciale secondo quanto indicato nella tabella che segue in base alla ricognizione dei posti interi residuati all'esito delle operazioni di mobilità straordinaria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 58, comma 5 e comma 5-bis del Decreto-Legge, che consentono l'utilizzo per la procedura selettiva dei posti accantonati dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, del Decreto-Legge, alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale del personale assunto a seguito della procedura di cui all'articolo 58, comma 5-ter e al collocamento dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria:

 

REGIONE PROVINCIA POSTI
ABRUZZO
Pescara 2
BASILICATA
Matera 2
CAMPANIA
Benevento 5
Salerno 57
EMILIA ROMAGNA
Bologna 58
Ferrara 1
Forlì-Cesena 25
Modena 35
Parma 38
Piacenza 1
Ravenna 40
Reggio Emilia 23
Rimini 13
FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste L.I. 1
Trieste L.S. 2
LAZIO
Latina 25
Roma 626
Viterbo 6
LIGURIA
Genova 38
Imperia 38
Savona 5
LOMBARDIA
Brescia 68
Cremona 6
Milano 37
Pavia 2
Varese 26
MARCHE
Ancona 16
Ascoli Piceno e Fermo 17
Macerata 10
Pesaro Urbino 30
MOLISE
Campobasso 24
PIEMONTE
Alessandria 4
Cuneo 23
Novara 9
Torino 16
Verbano-Cusio-Ossola 21
PUGLIA
Bari 33
SARDEGNA
Nuoro 10
Oristano 16
Sassari 7
SICILIA
Catania 2
TOSCANA
Arezzo 2
Firenze 43
Pistoia 2
Siena 13
UMBRIA
Perugia 49
VENETO
Padova 6
Rovigo 6
Treviso 14
Verona 27
Vicenza 11
TOTALE 1.591

3. I posti disponibili consentono un numero di immissioni in ruolo a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50% da determinarsi sulla base del numero complessivo di aventi titolo inseriti nelle graduatorie finali della procedura, nei limiti dei posti disponibili a livello provinciale di cui al comma 2.

4. I rapporti instaurati a tempo parziale al 50% a norma del comma precedente non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno né può esserne incrementato il numero di ore lavorative se non in presenza di risorse certe e stabili.

5. La procedura selettiva è espletata da ciascun USR a livello provinciale e il candidato, a pena di esclusione, presenta la domanda per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020, corrispondente alla data di cui all'articolo 58, comma 5, primo periodo, del Decreto-Legge.

6. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito conclusive della procedura, di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono assunti a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% in base all'ordine di graduatoria nei limiti dei posti di cui alla tabella del comma 2.