Decreto M.I. 13.05.2021, n. 156
1. La valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati e/o presentati dai candidati avviene in base ai punteggi indicati nella tabella di cui all'allegato A, la quale costituisce parte integrante del presente decreto, distribuiti nelle sotto indicate categorie:
a. TITOLI DI CULTURA
b. TITOLI DI SERVIZIO
2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, ovvero, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3. La Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e presentati con le modalità previste dal bando di cui all'articolo 6.
4. L'amministrazione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati. Qualora le dichiarazioni presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge.
5. I controlli di cui al precedente comma, con particolare riferimento allo status di dipendente a tempo determinato o indeterminato, anche per gli anni 2018 e 2019, nonché con riferimento all'anzianità di servizio pari ad almeno 5 anni, anche non continuativi, necessari per la partecipazione alla procedura, sono eseguiti anche tramite riscontri effettuati con le imprese titolari dei contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. A tali fini, le imprese sono tenute, su richiesta, a rendere specifiche dichiarazioni all'Amministrazione la quale può verificarne la veridicità anche avvalendosi di altri strumenti di accertamento mediante i dati in possesso dell'INPS, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle istituzioni scolastiche o di altre Pubbliche Amministrazioni. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge.