Decreto M.I. 13.05.2021, n. 156
1. Il decreto di indizione della procedura selettiva è adottato dal competente Direttore generale dell'Amministrazione centrale del Ministero. Il decreto deve contenere la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e deve indicare, tra l'altro:
a. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per ambito territoriale provinciale;
b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva;
c. l'organizzazione della procedura selettiva;
d. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura selettiva;
e. i documenti richiesti per l'assunzione;
f. l'informativa sul trattamento dei dati personali;
2. Il bando di cui al comma 1 deve, altresì, indicare i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura selettiva e le dichiarazioni che devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura. A tale ultimo fine, nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati si dichiarano consapevoli delle responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla falsità in atti e dal rilascio di dichiarazioni mendaci nonché delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.