Decreto M.I. 13.05.2021, n. 156
1. Ai sensi del comma 5-sexies dell'art. 58 del Decreto-Legge, all'esito delle procedure selettive i candidati sono collocati in una graduatoria provinciale di merito formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il cui possesso è stato indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura.
2. Il dirigente preposto all'USR competente per territorio approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito provinciale.
3. Le graduatorie di cui al precedente comma sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR e degli ambiti territoriali e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
4. In caso di rinunce all'immissione in ruolo, l'ufficio competente scorre la graduatoria provinciale di merito, nei limiti dei posti disponibili di cui all'articolo 3 del presente decreto.