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Decreto M.I. 13.05.2021, n. 156

Procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizia - Decreto Ministeriale.

Formula iniziale

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 e dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto l'articolo 58 del predetto decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ed in particolare il comma 5-sexies, il quale prevede che: "5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5- quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609- nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.";

Visti altresì i commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i quali prevedono che: "5.A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle procedure selettive e di mobilità di cui ai successivi commi. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609- nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande.5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria

Vista posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter. 5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5- ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.";

Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023" e, in particolare, l'articolo 1, comma 964, il quale prevede: "Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolastici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse" nonché l'articolo 1, comma 965, il quale prevede che: "All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente: «5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono periodo. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla stabilizzazione del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021", ed in particolare l'articolo 1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 di

modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" come modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, dal decreto ministeriale 15 marzo 2019 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'articolo 4, il quale prevede che "1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. 2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. 4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2020, n. 65, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 agosto 2020, n. 99 recante la definizione della dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2020/2021;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 2019, n. 1074, adottato, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze e recante i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

Visto il decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 recante la disciplina, ai sensi dell'art. 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, per totali 11.263 posti, della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

Viste le graduatorie provinciali di merito della predetta procedura selettiva approvate con decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente a seguito della verifica dei requisiti di ammissione alla procedura medesima;

Visto il decreto dipartimentale 18 maggio 2020, n. 573 recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, delle modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento di complessivi 1.817 posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200, ai partecipanti che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;

Visto il decreto dipartimentale 16 giugno 2020, n. 686, di approvazione della graduatoria nazionale formata in esito alla selezione di cui all'articolo 58, comma 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2020, n. 94 concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2020/2021;

Visto il CCNL - Comparto Scuola - del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A - Profili di area del personale ATA e la Tabella B, - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;

Visto il CCNL - Comparto istruzione e ricerca - triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;

Visto il CCNI sottoscritto il 3 agosto 2020 concernente la mobilità straordinaria, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58 nonché del personale di cui all'articolo 1, commi 619-622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che, con i decreti 20 novembre 2019, n. 1074, 6 dicembre 2019, n. 2200, 18 maggio 2020, n. 573 e 16 giugno 2020, n. 686, è stata data attuazione alle disposizioni dell'articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5- quater e 5-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che occorre, pertanto, indire la procedura selettiva di cui al comma 5- sexies del medesimo articolo 58;

Considerato che, ai sensi dell'art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nell'ambito della procedura ivi disciplinata, occorre procedere "[...] graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter";

Considerato che l'anzidetto comma 5-sexies dell'articolo 58, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, la determinazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva ivi disciplinata, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande;

Considerato che la procedura selettiva per titoli, prevista dal comma 5-ter di cui all'articolo dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere ritenuta derogatoria rispetto alle procedure di reclutamento ordinarie;

Ritenuto pertanto opportuno prescindere da talune disposizioni del contratto CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con esclusivo riferimento all'allegata Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008;

Considerato che, in forza del richiamo al comma 5-ter di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, quanto anzidetto trova applicazione anche per la procedura disciplinata dal presente decreto;

Considerato che la Tabella E) allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 agosto 2020, n. 99, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), per l'anno scolastico 2020/21, prevede, tra l'altro, che n. 11.263 posti sono destinati alle procedure di cui all'articolo 58, da comma 5-ter a comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

Considerato che, in relazione alla procedura di cui al comma 5-ter, i citati commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 58 determinano i limiti di spesa entro i quali sono autorizzate le assunzioni, da effettuare secondo la predetta procedura selettiva, anche a tempo parziale, e che da tali limiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, va escluso il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che la procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, deve essere espletata nei limiti di spesa indicati al comma 5-bis dell'articolo 58 del medesimo decreto;

Considerato che la procedura selettiva di cui al comma 5-sexies, per espressa previsione del medesimo disposto, può essere indetta solo in esito alle operazioni di mobilità straordinaria di cui all'articolo 58, comma 5-quinquies e sui posti interi eventualmente residuati a conclusione delle stesse;

Considerato che le anzidette operazioni di mobilità straordinaria di cui all'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, si sono svolte secondo le indicazioni di cui alla circolare 24 agosto 2020, prot. MI -DGPER n. 25403, inerente le modalità di svolgimento della anzidetta procedura, e si sono concluse il 13 settembre 2020;

Considerato che il monitoraggio, avviato con nota prot. MI - DGPER n. 28960 del 22 settembre 2020, sugli eventuali posti interi residuati al termine della procedura di mobilità straordinaria ha restituito un numero di posti disponibili complessivamente pari a 1.591, così come risulta dalle note di riscontro inviate dagli Uffici Scolastici Regionali al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale del personale assunto a seguito della procedura di cui all'articolo 58, comma 5-ter ovvero al collocamento dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;

Considerato che, ai sensi del penultimo periodo del comma 5-quater dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "[...] Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. [...]";

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 48 del 2 dicembre 2020, in ordine allo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Considerato che, in relazione al predetto parere, le proposte contenute nelle osservazioni relative agli articoli 1 comma 2, 3 comma 5, e 8 comma 1, del presente decreto sono state recepite.

Considerato che le osservazioni e le proposte di modifica relative agli articoli 4, comma 9 e 5, comma 4, non appaiono conformi alle disposizioni normative vigenti;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle imprese di pulizia, che svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle dei collaboratori scolastici;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca;

Viste le note prot. ULM-FP n. 299 del 2 marzo 2021 e prot. MLPS n. 4299 del 16 marzo 2021 con le quali il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno espresso il loro formale concerto;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 4898 del 18 marzo 2021, ha subordinato il proprio concerto all'inserimento, all'articolo 9, comma 3, dopo le parole "Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro" le parole "la cui decorrenza non può essere antecedente alla data dell'effettiva immissione in servizio";

Decreta: