Decreto legge 25.05.2021, n. 73
Titolo I - Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi
1. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «dieci» e dopo le parole «dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,» sono inserite le seguenti: «quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,» e dopo la parola «criteri» è inserita la seguente: «selettivi»;
b) al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo la parola «concessi» sono inserite le seguenti: «tenuto conto delle risorse disponibili e»;
c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni»;
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.