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Decreto legge 25.05.2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123)

Titolo I - Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

Art. 1 ter - Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà 2

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 è stanziata la somma di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una di quelle identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 20213.

3. gli oneri derivanti dal comma 14, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2

Rubrica sostituita dall'art. 3, comma 2, lett. a), D.L. 27.01.2022, n. 4, conv. con modif. da L. 28.03.2022, n. 25.

3

Comma inserito dall'art. 3, comma 2, lett. b), D.L. 27.01.2022, n. 4, conv. con modif. da L. 28.03.2022, n. 25.

4

Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, lett. c), D.L. 27.01.2022, n. 4, conv. con modif. da L. 28.03.2022, n. 25.