Decreto legge 25.05.2021, n. 73
Titolo I - Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi
1. Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse», con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021.
2. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 1 del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto di spesa massima, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.