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Decreto legge 25.05.2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123)

Titolo I - Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

Art. 7 ter - Aree naturali protette

1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.

2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.