Decreto legge 25.05.2021, n. 73
Titolo IV - Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali
1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.
2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono abrogati;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il direttore»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione è nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.»;
c) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di contabilità sono sottoposti all'approvazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.»;
d) l'articolo 8 è abrogato.
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), a cui comunque si procede entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario è scelto tra i soggetti indicati al comma 1, lettera b), numero 2), ed assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione dell'ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge decadono automaticamente. Il presidente dell'ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società. Al commissario spetta il trattamento economico del direttore dell'ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2). Il commissario, se individuato tra dipendenti della pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza.
4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede: a definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Lo statuto è corrispondentemente adeguato entro sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo.37
5. Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Comma così modificato dall'art. 3, comma 14, D.L. 22.06.2023, n. 75, conv. con modif. da L. 10.08.2023, n. 112.