Decreto legge 25.05.2021, n. 73
Titolo IV - Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali
1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021»;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.