Decreto legge 25.05.2021, n. 73
Titolo V - Enti territoriali
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «monitoraggio della spesa pubblica» sono inserite le seguenti: «nonché le attività di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica», dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono inserite le seguenti: «alla società di cui all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,» e la parola: «finanziaria» è sostituita dalle seguenti: «di riferimento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».
3. All'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle ulteriori attività svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».