Decreto legge 31.05.2021, n. 77
Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo I - Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico
Capo VI - Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla fonte idraulica,» sono inserite le seguenti: «anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»;
b) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4».