Decreto legge 31.05.2021, n. 77
Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo II - Transizione digitale
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 577, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;
b) al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» sono soppresse;
c) al comma 6:
1) il terzo periodo è soppresso;?
2) al quarto periodo, le parole: «o di decadenza» sono soppresse.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente:
«491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili».
4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.