Decreto legge 31.05.2021, n. 77
Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.»;
2) al terzo periodo, dopo le parole «l'indicazione del soggetto» sono inserite le seguenti: «o dell'unità organizzativa»";
b) il comma 9-ter è sostituito dal seguente: «9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.».