Decreto legge 31.05.2021, n. 77
Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'attività ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente»;
b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «alla medicina di genere e all'età pediatrica» sono inserite le seguenti: «nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.