Decreto legge 31.05.2021, n. 77
Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa
1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 152, dopo le parole: «sospette di falsità,» sono inserite le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,»;
b) al comma 153, le parole: «fino ad euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione».