Nota M.I. 21.05.2021, n. 15991
Intesa tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni Sindacali relativa all'integrazione del CCNI 3 agosto 2020 inerente la mobilità, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, del personale A.t.a. reclutato in esisto alle procedure selettive di cui al medesimo articolo 58 - Proroga dei termini di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), dell'ordinanza ministeriale 29 marzo 2021, n. 106, sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22.
In relazione all'oggetto si fa presente che in data 20 maggio 2021 è stata concordata con le organizzazioni sindacali l'integrazione del CCNI del 3 agosto 2020 funzionale a rispettare il contingente di organico individuato per le procedure di internalizzazione dell'articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013, nonché funzionale a garantire la corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale a fronte dell'applicazione dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In particolare, è noto che il CCNI 3 agosto 2020 - integrando, sul punto, il Titolo III del CCNI 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 - ha disciplinato la mobilità del personale A.t.a. reclutato a seguito delle procedure di internalizzazione e assunto nel profilo professionale del collaboratore scolastico a decorrere dal 1° marzo 2020.
È altresì noto che, successivamente, l'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno dei contratti di lavoro stipulati di 4.485 collaboratori scolastici reclutati sulla base della procedura di cui all'articolo 58, comma 5- ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
L'applicazione dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha modificato il quadro operativo originariamente previsto dal CCNI del 03 agosto 2020 il quale, nello specifico - al fine di evitare possibili situazioni di esubero o di soprannumerarietà nonché al fine di garantire il coordinamento tra le procedure di internalizzazione e la disciplina generale in materia di reclutamento e di gestione del personale A.t.a. - aveva previsto che ai soggetti stabilizzati fosse attribuita la titolarità presso l'istituzione scolastica sulla quale era stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio ed aveva altresì previsto l'assegnazione della titolarità sullo stesso posto a due internalizzati part-time. La citata disciplina negoziale, inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del Contratto, aveva escluso il personale interessato dalle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio previste per i collaboratori scolastici storici e aveva sottratto i posti destinati alla stabilizzazione alle possibili riduzioni di organico.
In questo contesto, l'intesa in esame intende assicurare la corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale, prevedendo l'inclusione del personale destinatario della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno prevista dal citato articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nelle graduatorie di istituto finalizzate all'individuazione dei soprannumerari.
A tal fine, il personale in esame (individuato con causale di contratto G7 - ART. 58, D.L. N.69/2013 E Art.1, COMMA 964, L. N.178/2020 - FULL TIME), in deroga all'articolo 1, comma 6, del CCNI 2020, è inserito nella graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto e, qualora risultante in soprannumero sull'organico di diritto dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2021/2022, in assenza di ulteriori posti disponibili, partecipa alle conseguenti procedure di mobilità a domanda o d'ufficio secondo le ordinarie modalità previste dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo 2019. Fatto salvo quanto previsto per le categorie di cui all'articolo 40, comma 2, del CCNI del 6 marzo 2019, detto personale è graduato sulla base del punteggio conseguito in base all'Allegato E del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019.
La mancata presentazione della domanda comporta in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto.
In aggiunta a quanto sinora riportato, si rappresenta altresì che, al fine di permettere agli interessati e alle istituzioni scolastiche di procedere con le operazioni di mobilità, è in corso di formalizzazione la proroga dei termini, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), dell'ordinanza ministeriale 29 marzo 2021, n. 106, sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22, dal 21 maggio 2021 al 7 giugno 2021 per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili e dall'11 giugno 2021 al 25 giugno 2021 per la pubblicazione dei movimenti.
Saranno infine fornite ulteriori indicazioni circa le modalità di gestione sul sistema informatico dei posti e dei contratti con causale G7 interessati dalla presente procedura.