Nota M.I. 23.05.2021, n. 12266
Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, primo periodo didattico, e di secondo livello a.s. 2020/2021 - Candidati detenuti e sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Casi particolari.
1. Ambito di applicazione e finalità
La presente nota, ad esito di un esame congiunto della materia con i competenti uffici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, intende fornire indicazioni operative per l'anno scolastico 2020/2021, allo scopo di assicurare, ai candidati adulti detenuti o comunque sottoposti a restrizioni della libertà personale, nonché ai candidati sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, la possibilità di sostenere gli esami di Stato anche in presenza di situazioni che comportano, in prossimità della data degli esami, un allontanamento dalla sezione carceraria ovvero - nel caso di adulti o minori in area penale esterna - dalla sede scolastica frequentata, a seguito di trasferimento, sottoposizione agli arresti domiciliari, scarcerazione a qualsiasi titolo.
Le modalità di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 sono definite, rispettivamente, dalle ordinanze ministeriali n. 52 e n. 53 del 3.3.2021. Al riguardo si richiamano, per quanto compatibili, anche le disposizioni contenute nei §§ 2 e 4 della nota DGOSV prot. n. 22381 del 31.10.2019, nonché le circolari ministeriali n. 3 del 17.3.2016 e n. 9 del 3.11.2017, ivi richiamate, che sono state confermate per il corrente anno scolastico dalla nota DPIT prot. n. 699 del 6.5.2021.
Circa lo svolgimento degli esami da parte dei candidati oggetto della presente nota, si fa rinvio anche alle note del Ministero della Giustizia prot. n. DGMC 0011786 del 12.3.2021 e DAP 0105279 del 18.3.2021, già trasmesse dalla Scrivente con nota prot. n. 5867 del 19.3.2021.
Si forniscono quindi le seguenti indicazioni relative ad alcuni casi particolari.
2. Candidati adulti
Situazione | Autorità competente / istituto o servizio che ha in carico il candidato | Indicazioni |
---|---|---|
a) Candidato detenuto, trasferito ad altro istituto penitenziario | Istituto penitenziario di destinazione | Il candidato viene assegnato alla Commissione d'esame operante presso l'istituto penitenziario di destinazione e sostiene l'esame in qualità di candidato interno, senza limitazioni temporali in relazione alla data del trasferimento. Qualora nell'istituto penitenziario di destinazione non sia attivo un percorso di secondo livello del medesimo indirizzo di studi già frequentato, il candidato resta assegnato alla Commissione d'esame operante presso l'istituto penitenziario di provenienza e svolge l'esame in qualità di candidato interno in videoconferenza (art. 8, OM 53/2021). |
b) Candidato già detenuto, poi sottoposto agli arresti domiciliari | Autorità giudiziaria procedente | Previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, il candidato può sostenere l'esame in qualità di candidato interno dinanzi alla Commissione d'esame operante presso l'istituto penitenziario di provenienza: - in presenza, presso una sede extracarceraria dell'istituto scolastico già frequentato durante la detenzione, se tale sede è raggiungibile dal candidato; oppure - in videoconferenza (art. 9, OM 52/2021; art. 8, OM 53/2021), se la suddetta sede scolastica non è raggiungibile dal candidato o se questi non è autorizzato a recarvisi. In tal caso, se necessario, per lo svolgimento della videoconferenza la Commissione d'esame può riunirsi presso la sede extracarceraria. In occasione dell'uscita dal carcere il candidato deve essere opportunamente informato dal Funzionario Giuridico Pedagogico dell'Istituto penitenziario circa le suddette opzioni. |
c) Candidato condannato e sottoposto a misure alternative alla detenzione: affidamento in prova, detenzione domiciliare. | Ufficio Esecuzione Penale Esterna | Qualora non sia stato possibile l'inserimento in un percorso d'istruzione ordinario extracarcerario (come nel caso in cui le misure alternative siano intervenute in prossimità della data d'esame o nella provincia di destinazione non sia presente l'indirizzo di studi di secondo livello già frequentato), il candidato, previa autorizzazione del Giudice di sorveglianza, sostiene l'esame in qualità di candidato interno dinanzi alla Commissione d'esame operante presso l'istituto penitenziario di provenienza: - in presenza, presso una sede extracarceraria dell'istituto scolastico già frequentato durante la detenzione, se tale sede è raggiungibile dal candidato; oppure - in videoconferenza (art. 9, OM 52/2021; art. 8, OM 53/2021), se la suddetta sede scolastica non è raggiungibile dal candidato o se questi non è autorizzato a recarvisi. In tal caso, se necessario, per lo svolgimento della videoconferenza la Commissione d'esame può riunirsi presso la sede extracarceraria. Il candidato deve essere opportunamente informato dall'assistente sociale presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna circa le suddette opzioni. |
d) Candidato condannato e sottoposto a misure alternative alla detenzione: semilibertà. | Istituto penitenziario e Ufficio Esecuzione Penale Esterna | Il candidato sostiene l'esame in carcere, previa autorizzazione del Giudice di sorveglianza all'eventuale modifica del programma di trattamento previsto per il giorno dell'esame. |
e) Candidato scarcerato per fine pena | Qualora non sia stato possibile l'inserimento in un percorso d'istruzione ordinario extracarcerario (come nel caso in cui la scarcerazione sia intervenuta in prossimità della data d'esame o nella provincia di destinazione non sia presente l'indirizzo di studi di secondo livello già frequentato), il candidato sostiene l'esame in qualità di candidato interno dinanzi alla Commissione d'esame operante presso l'istituto penitenziario di provenienza: - in presenza, presso una sede extracarceraria dell'istituto scolastico già frequentato durante la detenzione, se tale sede è raggiungibile dal candidato; oppure - in videoconferenza (art. 9, OM 52/2021; art. 8, OM 53/2021), se la suddetta sede scolastica non è raggiungibile dal candidato. In tal caso, se necessario, per lo svolgimento della videoconferenza la Commissione d'esame può riunirsi presso la sede extracarceraria. In occasione della scarcerazione il candidato deve essere opportunamente informato dal Funzionario Giuridico Pedagogico dell'Istituto penitenziario circa le suddette opzioni. |
Si sottolinea pertanto che, ai soli fini degli esami di Stato nell'anno scolastico 2020/2021, la scarcerazione a qualsiasi titolo di per sé non comporta automaticamente, per lo studente, la perdita della posizione di candidato interno.
Inoltre, è inteso che l'argomento già assegnato dal consiglio di classe per l'elaborato oggetto di discussione nell'ambito del colloquio d'esame, ai sensi dell'art. 3 dell'OM 52/2021 e dell'art. 18, comma 1, lett. a), dell'OM 53/2021, resta in ogni caso confermato anche qualora il candidato, per qualsiasi motivo, sostenga l'esame dinanzi ad una diversa Commissione.
Infine, in tutti i casi in cui non risulti possibile, per qualsiasi motivo, lo svolgimento della prova in presenza, si raccomanda di ricorrere alla modalità della videoconferenza, espressamente prevista dalle OOMM n. 52 e n. 53/2021, al fine di tutelare il diritto del candidato a sostenere l'esame.
3. Candidati in carico ai servizi minorili della Giustizia
Anche ai candidati, minori o giovani adulti, detenuti o comunque sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, si intendono applicabili, ove pertinenti, le medesime indicazioni sopra fornite per i candidati adulti, con le seguenti precisazioni.
Nel caso dei candidati sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, i servizi del Ministero della Giustizia che hanno in carico tali candidati sono gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni presso i Centri per la Giustizia Minorile, nonché - per i detenuti - gli Istituti Penali per Minorenni. Le autorizzazioni eventualmente occorrenti devono essere richieste all'Autorità Giudiziaria Minorile competente.
Qualora il minore o giovane adulto detenuto venga a qualunque titolo scarcerato in tempo utile, sarà in ogni caso privilegiata una nuova iscrizione presso l'istituzione scolastica territorialmente competente in relazione al nuovo domicilio. In tal caso, dovrà essere assicurato l'accompagnamento da parte dei competenti uffici dell'Istituto Penale per Minorenni di provenienza e dell'Ufficio di Servizio Sociale che ha in carico lo studente, nonché il rilascio del nulla osta alla nuova iscrizione e ogni opportuno passaggio di informazioni tra le Istituzioni scolastiche coinvolte, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento del Patto Formativo Individuale.
Laddove lo studente abbia concluso a qualunque titolo il percorso penale, l'Ufficio di Servizio Sociale Minorile curerà altresì il passaggio di consegne con il competente Servizio Sociale territoriale.
Analogamente si dovrà procedere nel caso dello studente in Area Penale Esterna che venga trasferito in altro territorio per ragioni connesse con il procedimento giudiziario (ad es. per collocamento in comunità), qualora tale trasferimento avvenga in tempi utili per una nuova iscrizione presso l'istituzione scolastica territorialmente competente.
Qualora invece la scarcerazione o il trasferimento in altro territorio per ragioni connesse con il procedimento giudiziario intervenga in prossimità della data d'esame, lo studente sostiene l'esame - previa autorizzazione, ove occorrente, dell'Autorità Giudiziaria Minorile - in qualità di candidato interno dinanzi alla Commissione d'esame operante presso l'Istituto Penale di provenienza:
- in presenza, presso una sede extracarceraria dell'istituto scolastico già frequentato durante la detenzione, se tale sede è raggiungibile dal candidato;
oppure
- in videoconferenza (art. 9, OM 52/2021; art. 8, OM 53/2021), se la suddetta sede scolastica non è raggiungibile dal candidato. In tal caso, se necessario, per lo svolgimento della videoconferenza la Commissione d'esame può riunirsi presso la sede extracarceraria.
Nel caso dei candidati detenuti a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, l'ipotesi di trasferimento in altro Istituto Penale per Minorenni è da considerarsi residuale, in quanto, a garanzia del diritto alla continuità e al completamento del percorso formativo, tali trasferimenti sono di norma evitati, salvo casi eccezionali. Qualora tale ipotesi dovesse comunque verificarsi, si applicano le indicazioni già fornite per i candidati adulti (§ 2) alla lettera a).
4. Ammissione agli esami di Stato in caso di frequenza irregolare
Come è noto, gli studenti oggetto della presente nota uniscono una situazione di restrizione della libertà personale, ancora attuale o appena conclusa, a particolari esigenze di continuità e completamento del percorso formativo, che assumono un notevole rilievo anche ai fini rieducativi e di reinserimento sociale.
Tanto premesso, si invitano le Istituzioni scolastiche interessate, ferma restando la loro autonomia, a valutare con attenzione la possibilità di deroghe motivate al requisito della frequenza di cui all'art. 5 e all'art. 13, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 62/2017, in presenza di situazioni che, indipendentemente dalla volontà del singolo candidato, possano averne determinato una frequenza non regolare alle lezioni, quali ad esempio provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, impossibilità di accedere alla didattica digitale integrata, o simili.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che tali deroghe, a condizione che il mancato raggiungimento della frequenza dei tre quarti dell'orario annuale personalizzato non pregiudichi al consiglio di classe il possesso di sufficienti elementi per procedere alla valutazione, sono espressamente previste per il primo ciclo dall'art. 2, comma 1, lett. a), dell'OM 52/2021, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 62/2017, e per il secondo ciclo dall'art. 3, comma 1, lett. a), dell'OM 53/2021, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009.
A tal fine, i competenti uffici del Ministero della Giustizia si rendono disponibili a trasmettere tempestivamente alle Istituzioni scolastiche le opportune informazioni e, laddove occorra, l'attestazione del servizio minorile assegnatario.
Nel raccomandare la massima diffusione della presente, si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.