Decreto M.I. 02.03.2021, n. 48
1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali provvede a:
a) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche dei progetti;
b) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, singole o organizzate in reti, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, garantendone la massima partecipazione possibile;
c) nominare una o più commissioni composte da personale in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Le commissioni valuteranno le candidature attribuendo un punteggio sulla base dei criteri individuati nei bandi. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.
2. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie provvede a impegnare ed erogare le risorse, secondo le modalità definite dall'articolo 6 del presente decreto.