Decreto M.I. 03.03.2021, n. 49
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le risorse finanziarie, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, sono finalizzate all'acquisto e alla manutenzione di sussidi didattici - di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - e all'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Ai fini del presente decreto, si applica la seguente definizione: per sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono sussidi didattici e attrezzature tecniche, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico nell'ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva.
3. Le predette risorse saranno ripartite e assegnate annualmente ai Centri territoriali di supporto, definiti su base provinciale, con decreto della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico.