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Decreto M.I. 03.03.2021, n. 50

Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023.

Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T. A.

Avvertenze

A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

B. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

C. Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

D. I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.

E. Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, o ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.

F. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

G. Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);

- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);

H Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

I. La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

J. I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell'anno 2020 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione di un reddito complessivo superiore a 4.000 euro, per i figli di età inferiore a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro per i figli che abbiano oltrepassato tale limite di età.