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Decreto M.I. 03.03.2021, n. 50

Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023.

Art. 10 - Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, tramite posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEO).

2. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

3. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:

- i dati essenziali relativi alla supplenza, ovvero la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;

- il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;

- le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, tale comunicazione deve inoltre contenere:

- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;

- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

4. L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda l'indirizzo di posta elettronica (PEO o PEC).

5. Nei casi in cui, per qualunque motivo, l'utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile, le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo 9 del DM 26 giugno 2008, n. 9, ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.