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Decreto M.I. 03.03.2021, n. 50

Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023.

Art. 11 - Norme finali e di rinvio

1. Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale ATA (DPR 7 marzo 1985, n. 588) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (DPR 31 maggio 1974, n. 420), è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a quest'ultimo profilo professionale.

2. Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza agli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto; esaurita tale fascia, si passa agli aspiranti inseriti nella corrispondente seconda fascia e, infine, agli aspiranti inclusi in base alle disposizioni di cui al presente decreto, tenendo conto delle preferenze espresse nella domanda.

3. Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, agli aspiranti che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine.

4. Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto istruzione e ricerca - triennio 2016-2018 - del 19 aprile 2018.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.

6. Con il presente decreto è approvata la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui all'Allegato A.

7. Il presente decreto sarà pubblicato sui siti internet del Ministero dell'Istruzione e degli Uffici Scolastici Regionali, nonché in quelli degli Ambiti Territoriali e delle istituzioni scolastiche.

8. Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente il precedente decreto 30 agosto 2017, n. 640.