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Decreto M.I. 03.03.2021, n. 50

Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023.

Art. 2 - Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia

1. Per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico, gli aspiranti presentano istanza unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica e secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

2. Non possono produrre domanda e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa provincia o, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per altro o altri profili professionali di diversa provincia.

3. L'aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e/o che sia incluso nell'elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per uno dei profili professionali di cui al comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia di altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto.

Qualora l'aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al comma l, nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (articolo 4, comma 1, lettere b e c del presente decreto).

Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l'apposita richiesta di depennamento nelle modalità indicate nell'art. 5, e segnalare, altresì, nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.

L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione obbligatoria, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia di cui alla presente procedura, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.

La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.

5. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:

A) - Assistente Amministrativo:

1 - Diploma di maturità.

B) - Assistente Tecnico:

1 - Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

C) - Cuoco:

1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

D) - Infermiere:

1 - Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.

E) - Guardarobiere:

1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

F) - Addetto alle aziende agrarie:

Diploma di qualifica professionale di:

1 - operatore agrituristico;

2 - operatore agro industriale;

3 - operatore agro ambientale.

G) - Collaboratore Scolastico:

1 - Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

6. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

7. Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e al D.M. 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto.

8. Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.

9. Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25.7.2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184, articolo 6, comma l), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000, annessa alla O.M. 30 dicembre 2004, n. 91.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

10. Ai fini di cui al comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.

11. Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lettera B, ovvero il diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre del 1978, n. 845, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere stati rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico- scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

12. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l'inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa.

13. I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1.