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Decreto M.I. 03.03.2021, n. 50

Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici di cui all'articolo 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:

i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;

iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021;

c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;

e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento:

a. coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

e. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;

f. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.