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Decreto M.I. 03.03.2021, n. 50

Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023.

Formula iniziale

Il Ministro

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166 recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1999, recante la disciplina del "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999,

n. 124", con particolare riferimento all'articolo 4 e all'articolo 6;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 concernente il "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto in particolare, l'articolo 8, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia a un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;

Visto altresì, l'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento, che stabilisce la validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 717, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 716, con il quale sono state apportate integrazioni e aggiornamenti alla tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 agosto 2017, n. 640, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2017, n. 947;

Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - riguardante le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il CCNL - Comparto Scuola - del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A - Profili di area del personale ATA e la Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;

Vista la sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, ed in particolare le modifiche apportate alla citata Tabella B - requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;

Visto il CCNL - Comparto istruzione e ricerca - triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;

Considerata la necessità di informatizzare l'intera procedura, ivi compresa la fase di presentazione delle istanze di partecipazione, in considerazione dell'elevato numero di potenziali partecipanti;

Visti i pareri della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica di questo Ministero, richiamati nelle Tabelle allegate al presente decreto, espressi in riferimento alle certificazioni informatiche rilasciate da Mediaform E.Q.I.A. e IDCERT;

Considerato che è necessario impartire nuove disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e aggiornare i titoli di valutazione, in seguito alla scadenza di validità temporale delle citate graduatorie;

Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, reso nella seduta plenaria n. 53 del 16 febbraio 2021 e trasmesso con nota del 17 febbraio 2021, prot. n. 3358;

Considerato che, in relazione al predetto parere, le proposte contenute nelle osservazioni con riferimento all'art. 1, comma 7, all'art. 2, comma 3 e all'art. 4, comma 1, sono state parzialmente accolte;

Considerato che le osservazioni formulate in relazione all'art. 2, commi 5, 9 e 12, all'art. 5, comma 13, all'art. 7, comma 1, lett. b e all'Allegato A/1, n. 4) sono state recepite;

Considerato che le osservazioni relative all'art. 2, comma 3, all'art. 3, comma 1, lett. b, all'art. 5, comma 9, lett. c, all'art. 6, comma 11, alla rubrica dell'art. 7, all'art. 8, commi 1 e 7, all'Allegato A/1, n. 3) e all'Allegato A/5 non appaiono conformi con le disposizioni normative vigenti;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di prevedere all'articolo 4, comma 1, il termine di 45 giorni per la presentazione della domanda in quanto comporterebbe una sovrapposizione con altre attività relative al personale ATA connesse all'avvio dell'anno scolastico;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e ricerca;

Decreta