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Decreto M.I. 10.03.2021, n. 61

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/ 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7 - Scuole primarie paritarie convenzionate

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, alle scuole primarie paritarie convenzionate è assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;

b) numero di ore di sostegno per gli alunni con disabilità previste dal piano educativo individualizzato, salve le opportune verifiche svolte da parte dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate;

c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

2. In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui al comma 1, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per ore di insegnamento integrativo e per progetti di inserimento di alunni con difficoltà di apprendimento.

3. Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto, per aumento di classi e di ore di sostegno potranno essere stipulate solo in presenza di risorse disponibili destinate alle scuole primarie, avendo assicurato comunque l'assegnazione dei contributi a tutti i gradi di scuole nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 4, e per gli alunni con disabilità ai sensi dell'articolo 9.