Decreto M.I. 10.03.2021, n. 61
1. Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie, una volta soddisfatto il fabbisogno di quanto destinato nel piano regionale alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie paritarie convenzionate, sono ripartite come segue:
a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti con corsi di studio completi e con un numero di studenti, iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, non inferiore a otto in ciascuna classe;
b) l'80% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il servizio con modalità non commerciale ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. Le risorse di cui alla lettera a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti ed il numero delle stesse, fermo restando il limite minimo di otto alunni iscritti e frequentanti ciascuna classe.
3. Le risorse di cui alla lettera b) sono assegnate alle scuole in ragione del numero di alunni iscritti e frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde delle scuole secondarie di II grado, a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, i cui nominativi siano stati comunicati alla Anagrafe nazionale degli studenti.