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Decreto M.I. 10.03.2021, n. 61

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/ 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Formula iniziale

Il Ministro

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare l'articolo 12;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante "Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità", e in particolare l'articolo 1-bis;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e in particolare l'articolo 1, comma 635, ai sensi del quale gli stanziamenti finalizzati al sostegno della funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie sono incrementati complessivamente di cento milioni di euro a decorrere dal 2007;

Visto l'articolo 1, comma 636, della richiamata legge n. 296 del 2006, secondo il quale il Ministro dell'istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, "i criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito, i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado";

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea", e in particolare l'articolo 15;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Visto l'articolo 1, comma 514, della richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178, che incrementa di 70 milioni di euro per il 2021 il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 42 del 2016, in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6 di "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione", registrato dalla Corte dei Conti in data 4 febbraio 2021 al n. 223;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, di "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023" (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 323 del 31.12.2020);

Visto lo stanziamento di euro 513.734.589,00, per l'esercizio finanziario 2021, sul capitolo 1477/1 "contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta";

Visto lo stanziamento di euro 113.400.000,00, per l'esercizio finanziario 2021, sul capitolo 1477/2 "contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta - contributo alle scuole paritarie di cui L. 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Testo unico delle imposte sui redditi", ed in particolare l'articolo 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267 "Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto- legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27»";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, che definisce le linee guida di attuazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 84, che definisce le linee guida applicative del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 27 agosto 2020, n. 108, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, "Linee guida per l'attuazione del Decreto Ministeriale 267/2007";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012, n. 200, recante "Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174", ed in particolare gli articoli 1 "Definizioni", 3 "Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali", e 4 "Ulteriori requisiti", con riferimento allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, di "Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni";

Vista la decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012, 2013/284/UE, causa C 26/2010, sul "Regime riguardante l'esenzione dell'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici", nella parte relativa alle attività didattiche svolte con modalità non commerciali, come disciplinate dal su richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012;

Considerata la sentenza del Consiglio di Stato n. 292 del 3 novembre 2015, resa nei giudizi riuniti nn. R.G. 7068/2014 e 7228/2014, intentati dall'ANINSEI contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'annullamento del decreto dello stesso Ministro 30 gennaio 2013, n. 46, recante criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi pubblici alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2012/2013;

Considerata la sentenza del Consiglio di Stato n. 5259 del 13 dicembre 2016 con la quale il supremo consesso ha definitivamente deciso sul ricorso intentato contro il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'ottemperanza alla sentenza n. 292 del 3 novembre 2015, dichiarandone l'inammissibilità;

Decreta