D.P.C.M. 02.03.2021
Capo III - Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla
1. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
a) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
b) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
c) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
d) l'accesso dei fornitori esterni;
e) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
g) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.