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Decreto legge 01.03.2021, n. 22

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (G.U. 01.03.2021, n. 51)

Capo V - Disposizioni concernenti il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 9 - Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.».

2. All'articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, ultimo periodo, le parole «nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».

3. L'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2) , del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97,è abrogato.