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Decreto legge 01.03.2021, n. 22

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (G.U. 01.03.2021, n. 51)

Capo VI - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 10 - Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri

1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 luglio 20218, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.

8

Comma così modificato dall'art. 17 sexies, comma 4, D.L. 09.06.2021, n. 80, conv. con modif. da L. 06.08.2021, n. 113.