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Decreto legge 01.03.2021, n. 22

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (G.U. 01.03.2021, n. 51)

Capo VI - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 11 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9, 6, comma 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11, pari a 10.142.174 euro per l'anno 2021 e a 17.397.772 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.570.424 euro per l'anno 2021 e a 6.567.287 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.620.475 euro per l'anno 2021 e a 4.833.390 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno 2021 e 332.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021 e 1.401.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 2, comma 8, 3, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 7 e 9, 6, comma 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16, e 8, commi 9 e 11 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.