IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 22.03.2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (G.U. 22.03.2021, n. 70)

Titolo IV - Enti territoriali

Art. 30 - Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».

c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 330 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o più decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

2-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021»;

b) al comma 1-bis, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «del rendiconto della gestione 2019» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020»;

c) al comma 2, le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021»;

d) alla rubrica, la parola: «correnti» è soppressa.

3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato in centottanta giorni dalla pubblicazione.

4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «diciotto mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa».

5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 202113. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.».

6-bis. Al comma 368 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021».

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

6-quater. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021».

7. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023».

8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 15-bis (Disposizione finale). - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023 .».

9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 12-bis (Disposizione finale). - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023 .».

10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 17-bis (Disposizione finale). - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023 .».

11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 43-bis (Disposizione finale). - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023 .».

11-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano già presentato il piano.

11-ter. Dall'attuazione del comma 11-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e' prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino gia' concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni siano gia' stati sottoscritti nuovi contratti.14

11-quater. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo l, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 11-quater si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

11-septies. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sono prorogati di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di cinque mesi».

13

Comma così modificato dall'art. 9 bis, comma 1, D.L. 25.05.2021, n. 73, conv. con modif. da L. 29.07.2021, n. 106.

14

Comma inserito dall'art. 12, comma 2 bis, D.L. 30.12.2021, n. 228, conv. con modif. da L. 25.02.2022, n. 15.