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Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 53

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 - Finalità e definizioni

1. La presente ordinanza definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a) Ministro: Ministro dell'istruzione;

b) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

d) Dlgs 226/2005: decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

e) Statuto: Statuto delle studentesse e degli studenti: decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

f) Decreto EsaBac: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95;

g) Decreto EsaBac Techno: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614;

h) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;

i) PCTO: percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

j) IeFP: Istruzione e Formazione professionale

k) dirigente/coordinatore: il dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o il coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie.